Art. 51.

      1. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dal concessionario,

 

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deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; le quote di cui all'articolo 49, commi 4 e 5, spettano all'ufficiale giudiziario in base all'effettiva presenza in servizio.
      2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio giudiziario ha diritto a percepire le quote di cui al comma 1 soltanto nell'ufficio nel quale egli presta effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneamente in più uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.